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Pm 10, già raggiunti i 35 superamenti

A neanche due mesi dall’inizio dell’anno è già stato esaurito il “bonus” concesso dalle normative dell’Unione Europea

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Non sono passati nemmeno due mesi dall’inizio di quest’anno e abbiamo già totalizzato un numero di giornate con polveri sottili (Pm10) oltre il limite di sicurezza che esaurisce il “bonus” dei 35 superamenti concessi dalle normative dell’Unione Europea nell’arco di un intero anno. Una situazione “fuorilegge” che dura da oltre un decennio, cioè da quando l’Arpav ha cominciato a monitorare la qualità dell’aria che respiriamo. Sebbene l’Arpav e l’assessorato regionale all’Ambiente continuino a dire che la qualità dell’aria, e in particolare la media annua delle concentrazioni di polveri sottili in Veneto «è migliorata rispetto ai primi anni 2000», di questo passo anche quest’anno, come quelli che lo hanno preceduto, si chiuderà con un ennesimo anno di emergenza sanitaria per il perdurante inquinamento dell’atmosfera causato da traffico, industrie e caldaie. Del resto, mentre nella centralina “di riferimento urbano”dell’Arpav, in funzionamento al Parco della Bissuola i superamenti del limite giornaliero sono arrivati a 35 con la giornata di venerdì scorso; in via Tagliamento (a ridosso della tangenziale di Mestre) sono già 38; 37 in via Beccaria a Marghera; 35 a Malcontenta; 34 a Sacca Fisola e 27 in Rio Novo a Venezia. Malgrado tutto ciò, resta in vigore a Venezia il livello di allarme Zero (verde) con divieti minimi di circolazione che interressano gli autoveicoli più vecchi e inquinanti, ma nessun tipo di imbarcazione. Le misure del livello verde sono in vigore dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 18.30 per: ciclomotori e motocicli Euro 0 a due tempi; autovetture ad uso proprio alimentate a benzina Euro 0 e 1 e diesel Euro 0, 1, 2, 3; veicoli commerciali diesel euro 0, 1, 2, 3». Per quanto riguarda l’utilizzo degli impianti termici, il riscaldamento potrà raggiungere un massimo di 17° C (+2° di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 19° C (+2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici. E' prescritta inoltre una riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito, da attuarsi dalle ore 16 alle ore 18 di ogni giorno, per l'esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili liquidi o solidi. In quanto al riscaldamento domestico a biomassa legnosa è vietato l'utilizzo degli impianti di classe 1 e 2. —

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